Percorsi terapeutici per genitori troppo litigiosi: Tribunale contro Cassazione

24 marzo 2016

Tribunale di Roma, sez. I Civile, sentenza 13 novembre 2015
Presidente Mangano – Relatore Galterio
Motivi della decisione
1. Non vi è contestazione sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La elevata conflittualità
che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione, iniziata anteriormente alla pendenza della lite
e comunque protrattasi, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato all'udienza del 5.12.2012 la
relativa ordinanza, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una
riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere in relazione al matrimonio celebrato fra le parti il giorno 18
settembre 1988, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
2. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento
condiviso della figlia minore Al., nata in data 1.9.2000, disposto con l'ordinanza presidenziale,
considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter
c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei
minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Invero pur
essendo stata riscontrata dal G.I. un'elevatissima conflittualità tra le parti tale da aver indotto il padre,
sin dal suo allontanamento dalla casa coniugale risalente al maggio 2011, ad interloquire direttamente
con la figlia cui comunicava senza alcuna forma di dialogo con la moglie i giorni infrasettimanali in cui la
avrebbe tenuta con sé, conflittualità che ha determinato la modifica, con l'eliminazione di ogni spazio di
discrezionalità, dell'ordinanza presidenziale essendosi stabiliti con l'ordinanza ex art. 709 ult. comma
c.p.c. pronunciata in data 30.1.2014 dettagliatamente i giorni e gli orari dei tempi di permanenza presso
il genitore non collocatario e al contempo prescrivendosi un percorso di sostegno alla genitorialità ad
entrambe le parti sotto la direzione ed il monitoraggio dei Servizi Sociali, non sussistono elementi all'esito
dell'espletata istruttoria che consentano di ritenere che la patologica disfunzione della coppia genitoriale
abbia ricadute negative sulla minore né che la condotta del padre costituisca ostacolo, così come dedotto
dalla resistente nelle memorie
183 c.p.c. a fondamento della richiesta di affido monogenitoriale, all'affido condiviso. Ancorché
l'attuazione della prescrizione terapeutica nei confronti della coppia genitoriale fosse stato posta dal G.I.
con la menzionate ordinanza quale condizione di imprescindibile valutazione in ordine al definitivo regime
di affido applicabile, questo Collegio non dispone di risultanze effettive al riguardo atteso che i Servizi
Sociali incaricati hanno comunicato, dopo ripetuti solleciti malgrado fosse stata posta in evidenza la
delicatezza e l'urgenza del caso, di aver attivato molto tardivamente il percorso ancora rimasto, a quanto
è dato verificare dall'ultima relazione pervenuta (cfr. nota del VII Municipio in data 11.5.2015), ai colloqui
individuali con le parti e che sul punto manca un contraddittorio effettivo avendo il ricorrente ritualmente
depositato la propria comparsa conclusionale ed invece la resistente depositato in via telematica in data
30.10.2015, ovverosia nei termini della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., un atto denominato
"Comparsa conclusionale" riferito a tutt'altro giudizio concernente un'opposizione a decreto ingiuntivo fra
parti del tutto diverse. Sulla base di tali risultanze deve pertanto confermarsi l'affido condiviso della
minore nonché la sua collocazione presso la madre, ed essere contestualmente riformulato l'onere a
carico di entrambe le parti di sottoposizione al percorso di sostegno della genitorialità, della cui
prosecuzione dovrà occuparsi il Servizio Sociale già incaricato.
Pur consapevole del diverso orientamento della Corte Suprema, quale espresso nella recente sentenza n.
13506/2015, non ritiene questo Collegio che il disposto percorso terapeutico possa tradursi in una
violazione della libertà personale delle parti. E ciò sia perché trattasi di un onere, ovverosia di una facoltà
che essendo condizionata ad un adempimento non è mai, essendo prevista nell'interesse dello stesso
soggetto onerato, obbligatoria tanto è vero che è priva di conseguenze sanzionatorie personali nel caso in
cui rimanga inattuata, ricadendone semmai gli effetti sul regime di affido applicabile, sia perché è
insuscettibile di esecuzione coattiva trattandosi esclusivamente della condizione posta dal giudice per il
raggiungimento della pienezza dei paritetici poteri genitoriali nei confronti dei figli introdotta dalla novella
54/2006, sia perché trattasi dello strumento attraverso il quale si pongono le condizioni per una crescita il
più possibile equilibrata e serena della prole in ragione della tutela del superiore interesse del minore che
il giudice della famiglia è chiamato in prima istanza a salvaguardare. E' proprio in ragione di tale
immanente principio che il giudice, ove si consideri che la conflittualità genitoriale non può di per sé
costituire ostacolo, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, all'adozione del
modello prioritario di affido vuoi perché si svuoterebbe la previsione normativa del suo significato
essendo il conflitto la ricorrente condizione della coppia richiedente in via giudiziaria il mutamento di
status, vuoi perché l'esclusione della pari responsabilità genitoriale, in quanto finalizzata a tutelare il
superiore interesse della prole, deve avere quale causa diretta una patologia nel rapporto tra il genitore
escluso dall'affido ed il figlio, ovverosia l'incapacità del primo ad entrare in relazione
diretta con il minore, e non già all'interno della coppia, la prescrizione terapeutica si traduce
necessariamente nell'unico strumento disponibile da parte del giudice per il superamento della
conflittualità tra i due genitori affinché possa essere garantita l'equilibrata crescita del minore, nel
rispetto del concorrente diritto alla bi - genitorialità in capo a quest'ultimo. E dal momento che nel caso di
specie non ha potuto trovare piena attuazione per le ragioni sopra esposte la prescrizione
preventivamente impartita dal G. I., quale corretta condizione per il riconoscimento definitivo dell'affido
condiviso inizialmente accordato, deve necessariamente concludersi per la sua riformulazione, intesa
come prosecuzione della terapia già iniziata, nei confronti della coppia genitoriale nel verdetto finale.
Quanto ai tempi di permanenza di Al. presso il padre si rinvia a quanto indicato, a conferma
dell'ordinanza in data 30.1.2015, in dispositivo.
3. Giusto il disposto dell'art. 337 sexies c.c., la casa coniugale sita in Roma, via (...), condotta in
locazione dall'INPS al canone di Euro 160 mensili, deve essere assegnata alla resistente, quale genitore
collocatario della figlia Al.
4. Gli aspetti economici della controversia si incentrano invece sulla domanda formulata dalla moglie
volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento e di un contributo dell'altro genitore al
mantenimento della minore essendo pacifico che il primogenito Fr., maggiorenne, debba considerarsi
economicamente autonomo avendo costituito un proprio nucleo familiare residente in abitazione diversa
dalla casa familiare con la compagna, dalla quale ha peraltro avuto da poco un figlio.
In ordine alla prima richiesta occorre rilevare che per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al
fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è necessario anzitutto che costui sia
privo di adeguati redditi propri, laddove il termine di raffronto è costituito dal tenore di vita goduto in
costanza dell'unione matrimoniale, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due
coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai
redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario, con
onere della prova integralmente a carico, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa, del coniuge
richiedente l'assegno.
Dalle acquisite risultanze istruttorie risulta che il ricorrente, dipendente statale con qualifica di autista, ha
quale unica fonte di reddito la retribuzione allo stato ammontante a circa Euro 1.630 mensili calcolata su
12 mensilità (cfr. Certificazione Unica 2015), con conseguente sensibile riduzione rispetto al salario
accertato con l'ordinanza presidenziale sulla base del CUD 2012 che attestava un reddito mensile netto di
circa Euro 1.900 mensili, che abita in un appartamento in locazione per il quale corrisponde attualmente
un canone di Euro 800 mensili, sebbene non sia stato chiarito il motivo che lo ha indotto nel febbraio
2013 a cambiare la casa locata in limine litis, il cui contratto con scadenza all'aprile 2016 prevedeva il
minor canone di Euro 600 mensili, e dunque legittimando una presunzione di maggiori sopravvenute
disponibilità economiche di fatto magari a seguito della convivenza con l'attuale compagna, che è gravato
dalla cessione del quinto dello stipendio comportante una rata mensile di Euro 237 mensili, la cui durata
cesserà al giugno 2016 come si evince dal contratto stipulato in data 9.6.2006 con la Pl. S.p.A.
comportante la restituzione dell'importo in 120 rate (cfr. i documenti nn.14 e 52), senza che possa invece
tenersi in alcun conto il finanziamento di Euro 20.000, comportante una rata di Euro 192 mensili
contratto nel 2013 con l'Un. (cfr. documenti nn.36 e 53) posto che non vi è prova della necessità del
prestito e dunque alla destinazione della somma alle esigenze della famiglia.
Per quanto concerne la resistente, va rilevato che carente risulta la documentazione da costei fornita a
dimostrazione dei redditi percepiti. La signora Va., dipendente della Mi. s.r.l., ancorchè posta in CIG dal
gennaio 2012, data prima della quale percepiva un compenso annuo di circa Euro 17.000
lordi (cfr. CUD 2012), ha da allora percepito un compenso di circa 14.000 Euro lordi, che appaiono essere
rimasti immutati anche nel successivo anno 2013 (cfr. Modello 730/2013 e CUD 2014), mentre per l'anno
seguente la dichiarazione fiscale è all'evidenza carente essendosi la ricorrente limitata a produrre la sola
Certificazione Unica 2015 resa dalla Mi., e non anche quella presentata dall'INPS, attestante un reddito
complessivo annuo di Euro 9.800 lordi, ancorché il regime di (...) risulti confermato sulla base dello
stesso accordo del 2.7.2015 tra la società e l'Assessorato del Lavoro depositato dalla resistente
all'udienza del 9.7.2015. Dovendosi pertanto presumere che
costei continui a percepire quantomeno la somma dei 14.000 incassata negli anni precedenti, pari a circa
Euro 1.000 mensili e che nel frattempo possa aver reperito attività lavorative alternative, in tal senso
deponendo il bonifico di Euro 5.999 proveniente da tutt'altro soggetto figurante sul suo c/c presso il (...)
di Roma in data 20.5.2015.
Pertanto, anche tenuto conto della spesa sostenuta dalla Va. per l'affitto della casa coniugale, pari ad
Euro 160 mensili deve escludersi un'effettiva disparità di condizioni economiche tra le parti, con
conseguente rigetto della domanda svolta da costei per il riconoscimento di un assegno di mantenimento,
pur restando ferma per il passato l'ordinanza presidenziale in ragione dei maggiori redditi percepiti in
precedenza dal marito.
5. In ordine al mantenimento della figlia Al., mantenimento che il padre vorrebbe contenere nella somma
di Euro 250 mensili ed invece la madre richiede nella misura di Euro 400 mensili, tenuto conto dei redditi
delle parti e considerate le presumibili esigenze della figlia, ormai quindicenne con conseguente aumento
delle spese correnti per il suo abbigliamento e per il tempo libero in ragione della maggiore autonomia
acquisita con la crescita, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura che vi sono
connessi, appare conforme ad equità determinare in Euro 350 mensili a far data dalla domanda giudiziale
il contributo a carico del padre. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno
secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. A carico di
entrambi i coniugi vanno infine poste, in ragione del 50% cadauno, le spese straordinarie per la figlia di
natura medico sanitaria (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non
effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia),
scolastica (iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori
sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del
genitore che li utilizza), sportiva (attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario
per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica) e ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze
trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di
trasporto), da concordarsi preventivamente ad eccezione delle spese obbligatorie o caratterizzate da
urgenza (libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da
banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di
trasporto).
Rientrano, per contro, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella
vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale
scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per
autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario
scolastico, le spese medico - farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali
per patologie che frequentemente ricorrono
nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

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Autorità: Cassazione civile sez. un. Data: 18/03/2016 n. 5418 Classificazioni: Residenza abituale del minore